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SEGRETERIA DI REDAZIONE (a cura di) 

RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

Nuova composizione del Comitato di Direzione

 

Sono lieto di informarvi che il 4 luglio 2017 Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza (proprietaria della nostra testata) ha approvato l’ampliamento del Comitato di Direzione della Rivista di Diritto Tributario Internazionale con l’inserimento dei Professori Peter Essers, Roman Seer, Fabrizio Amatucci e Pietro Selicato.

Peter Essers è Full Professor nell’Università Di Tilburg (NL), ove dirige l’European Tax College ed è membro dell’Editorial Board di EUCOTAX (European Universities Cooperating on Taxes). È Presidente dell’Academic Committee della European Association of Tax Law Professors (EATLP). È stato membro del Senato Olandese e Presidente della Commissione Finanze dello stesso Senato.

Roman Seer è Full Professor nella Ruhr Universitaat di Bochum (DE), ove è titolare della cattedra di Diritto Tributario e Direttore dell’Istituto di Diritto tributario e Diritto delle procedure fiscali. È stato membro tedesco dell’Academic Committee dell’EATLP. È direttore dell’Istituto accademico tedesco dei consulenti fiscali e Vice Presidente dell’Associazione tedesca degli avvocati tributaristi, di cui è stato in precedenza Presidente.

Fabrizio Amatucci è Professore Ordinario nell’Università Federico II di Napoli. È stato membro dell’Academic Committee dell’EATLP in rappresentanza dell’Italia. È stato Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della Università della Campania Luigi Vanvitelli.

Pietro Selicato ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’insegnamento come Professore Ordinario e insegna Diritto finanziario e Diritto tributario comparato nell’Università Sapienza di Roma, ove dirige il Master in Pianificazione Tributaria Internazionale. Dal 1987 ha avuto incarichi come docente titolare nella Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza per insegnamenti di Diritto Tributario italiano, europeo e comparato. È membro italiano dell’Academic Committee dell’EATLP.

Fabrizio Amatucci e Pietro Selicato hanno svolto funzioni di direzione all’interno della Redazione della Rivista fin dalla sua fondazione (1999) e con il loro ingresso nel Comitato di Direzione contribuiranno ad assicurare continuità alla linea editoriale che fino ad oggi è stata adottata.

Il Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza ha anche deliberato la nomina di Pietro Selicato a Direttore Responsabile della Rivista, essendo previsto che questo ruolo debba essere ricoperto da un professore dell’Ateneo proprietario della testata.

A seguito di queste integrazioni il Comitato di Direzione è composto come segue:

- Andrea Amatucci, Emerito di Diritto finanziario – Università Federico II (Napoli);

- Fabrizio Amatucci, Ordinario di Diritto tributario – Università Federico II (Napoli);

- Peter Essers, Full professor of Tax Law – Tilburg University (NL);

- Jacques Malherbe, Professor Emeritus of Tax Law – University of Leuven (B);

- Giovanni Puoti, Straordinario di Diritto Tributario – Università Niccolò Cusano (Roma);

- Claudio Sacchetto, Emerito di Diritto Tributario – Università di Torino;

- Roman Seer, Full Professor of Tax Law – Ruhr Universitaat of Bochum (DE);

- Pietro Selicato, ASN Ordinario di Diritto Tributario – Università Sapienza (Roma), Direttore Responsabile;

- Josè Manuel Tejerizo Lopez, Catedrático Emérito de Derecho Financiero y Tributario – Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid (ES).

Sono certo che questa nuova configurazione, oltre ad essere in linea con le norme nazionali in materia di periodici a carattere scientifico, realizza all’interno della Direzione (integrata dal Comitato Scientifico e  dalla rete dei Corrispondenti Scientifici esteri) un eccellente equilibrio tra le diverse culture giuridiche presenti all’interno e all’esterno dell’Unione europea: da un lato quella latino-mediterranea di Italia e Spagna, dall’altro quella franco-germanica di Belgio, Olanda e Germania.

Inoltre, l’ingresso nella Direzione di componenti stranieri che hanno o hanno avuto nel recente passato incarichi di prestigio negli organi direttivi dell’EATLP proietta ulteriormente la nostra Rivista nel contesto internazionale permettendole di mantenere anche in futuro gli elevati livelli qualitativi finora raggiunti nella conoscenza e nell’analisi del diritto tributario internazionale, europeo e comparato, consentendole di incrementare la sua diffusione in Italia e all’Estero.

Spero, pertanto, che i nostri lettori apprezzeranno questi importanti cambiamenti continuando a seguire il nostro lavoro anche nel futuro.

 

Roma, 12 settembre 2017

Il Fondatore

Giovanni Puoti


The European Court of Human Rights about taxpayers privacy

Con la recente pronuncia del 22 dicembre 2015, la Corte EDU (sent. n. 28601/11) ha affermato che la stipula di un accordo tra Stati, riguardante lo scambio di informazioni per la lotta all’evasione, non viola la privacy del contribuente. Nel dettaglio, un contribuente americano ricorreva dinanzi alla Corte, eccependo la violazione degli articoli 8 e 14, della Convenzione dei diritti dell'Uomo, a seguito della trasmissione alle autorità fiscali statunitensi di alcune informazioni bancarie, inerenti un proprio conto bancario detenuto presso un noto istituto di credito in Svizzera. La Corte ha così affermato la prevalenza degli impegni internazionali assunti da un Paese sull’interesse personale dei contribuenti coinvolti dagli effetti di un simile provvedimento. 

Savings taxation directive repealed 

Directive 2003/48/EC, which since 2005 has allowed tax administrations better access to information on private savers, was repealed by the Council on 10 November 2015. Repeal of the directive follows a strengthening of measures to prevent tax evasion. A significant overlap had developed with other legislation in this field, and the repeal eliminates that overlap. Directive 2003/48/EC required the automatic exchange of information between member states on private savings income. This enabled interest payments made in one member state to residents of other member states to be taxed in accordance with the laws of the state of tax residence. The directive was last amended in March 2014 to reflect changes to savings products and developments in investor behaviour since it came into force in 2005. In December 2014, the Council adopted directive 2014/107/EU amending provisions on the mandatory automatic exchange of information between tax administrations. It extended the scope of that exchange to include interest, dividends and other types of income. Directive 2014/107/EU will enter into force on 1 January 2016. Directive 2014/107/EU is generally broader in scope than directive 2003/48/EC. It provides that in cases of overlap of scope, directive 2014/107/EU is to prevail.

The repeal was enacted by a directive adopted by the Council, which also provides for transitional measures. These concern in particular a derogation granted to Austria under directive 2014/107/EU, allowing it to apply that directive one year later than other member states. The repeal directive was adopted at a meeting of the Economic and Financial Affairs Council, without discussion.

 


The Italian Supreme Court on "place of effective management"

La Suprema Corte di Cassazione italiana, sez. penale, con sentenza del 30 ottobre 2015, n. 43809, contribuendo in modo definitivo ad un orientamento giurisprudenziale che era già in fase di consolidamento, ha statuito che in materia di esterovestizione conta l’esistenza di un’attività stabile all’estero, essendo irrilevanti gli impulsi volitivi provenienti dall’Italia se la contrallata estera svolge effettivamente la propria attività. Il testo integrale della sentenza disponibile su:  http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

 


Deepening EMU and Fiat and Starbucks tax decisions

Commission unveils concrete steps for a fairer and deeper EMU and calls time on selective tax advantages of Fiat and Starbucks in Luxembourg and Netherlands respectively. The European Commission decided today that Luxembourg and the Netherlands have granted selective tax advantages to Fiat Finance and Trade and Starbucks, respectively which are illegal under EU state aid rules. Following in-depth investigations, which were launched in June 2014, the Commission concluded that Luxembourg has granted selective tax advantages to Fiat's financing company and the Netherlands to Starbucks' coffee roasting company. In each case, a tax ruling issued by the respective national tax authority artificially lowered the tax paid by the company.

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I vantaggi fiscali selettivi concessi a Fiat in Lussemburgo e a Starbucks nei Paesi Bassi sono illegali ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato

 

La Commissione Europea, a seguito di indagini approfondite, si è espressa in merito al ruling fiscale emesso dalle Autorità fiscali del Lussemburgo e dai Paesi Bassi. Nel caso di specie, la Commissione si è espressa con due decisioni, ritenendo illegali i ruling delle Autorità. I due ruling fiscali in esame hanno avallato metodi complessi e artificiosi allo scopo di determinare gli utili imponibili delle imprese, non riflettendo la realtà economica. Pertanto, la Commissione ha stabilito che il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno concesso vantaggi fiscali selettivi rispettivamente a FIAT Finance and Trade e a Starbucks, configurando tali vantaggi come Aiuti di Stato incompatibili con le norme dell'Unione Europea.

 

The new BEPS final report

Il 5 ottobre u.s., l’Ocse ha presentato il report finale del progetto BEPS allo scopo di fornire ai Ministri delle Finanze del G20, nella riunione dell’8 ottobre in Perù, le soluzioni necessarie per colmare le lacune presenti nelle regole nazionali e internazionali, causa di pianificazione fiscale aggressiva e della sopravvivenza di Paesi a bassa fiscalità. Il 9 ottobre, i Ministri delle finanze del G20 hanno approvato il pacchetto finale delle misure, rinnovando l’impegno per una rapida, diffusa e coerente attuazione delle misure BEPS.


The ECJ rules on principle of freedom establishment

 

On September 2, U.S. the Court of Justice in Case C - 386/14, issued an important decision about the freedom of establishment, according to a particular case of tax dividends. 

The Court ruled that it’s not possible between member States have a different treatments. In particular, it was established that United States can not have full exemption for profits distributed by subsidiaries established in the same State of parent company; infact it’s regular to some of tax dividends paid, in other member State, by resident subsidiaries. 

According to Judges, French domestic discipline contrasts with the fundamental principle of freedom of establishment (article  49 TFEU).


Corporate tax: MEPs urge Commission to work faster and propose laws

 

The European Commission's corporate tax action plan, tabled on June 2015 was debated with Commissioner Pierre Moscovici in plenary session on Wednesday evening. Rather than a plan, MEPs asked the Commission to accelerate its work on this pressing issue so as to deliver concrete legislative proposals.

The Commission plan aims, inter alia, to introduce a common corporate tax base (CCTB). This would be its second corporate tax initiative after the March proposal for automatic exchange of tax rulings between tax authorities and the Commission. Such legislative proposals should include common definitions, with a view to harmonising the tax base across the EU, but not rates (which remain a member state competence), said many MEPs.

 


Soon Hong Kong and the Cayman Islands will come out from the black list

 

Con la G.U. n. 155 del 7 luglio 2015 è stata pubblicata la Legge n. 96/2015 recante la ratifica ed esecuzione dell’accordo contro le doppie imposizioni tra l’Italia e Hong Kong, sottoscritto nel gennaio 2013. Come per alcune delle recenti Convenzioni, l’elemento di maggior rilievo di quella in parola è la previsione nell’art. 26 dello scambio su richiesta di informazioni, non rifiutabile in base al principio del segreto bancario. Nello specifico, si evidenzia che, sul fronte della deducibilità di costi sostenuti per l’effettuazione di operazioni intercorse con operatori residenti o localizzati ad Hong Kong, è confermato l’inserimento della “clausola di non discriminazione” (che consentirebbe tale vantaggio anche senza la cancellazione di Hong Kong dal D.M. del 23 gennaio 2002). I residenti nello Stato della nuova Convenzione  potranno usufruire di ritenute ridotte nella percezione di interessi, canoni e dividendi di fonte italiana. Le imprese, invece, con riferimento ai passive income (dividendi, interessi e royalties) di fonte italiana avranno la possibilità di beneficiare di aliquote più miti in luogo di quelle più onerose disciplinate dalla legislazione italiana.

Con la G.U. del 9 luglio è stata altresì pubblicata la legge n. 100/2015 recante ratifica dell’accordo con le Isole Cayman che entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica. Allo stato, dunque, gli accordi con l’Isola di Man, Gibilterra, Guernsey, Jersey e le Isole Cook sono già entrati in vigore. Gli accordi con Panama, Svizzera, Liechtenstein, Monaco e Città del Vaticano, invece, attendono la ratifica del Parlamento. In tale data, in ultimo, l’Ocse, che da tempo si preoccupa di esortare la sottoscrizione di accordi bilaterali per lo scambio di informazioni e di verificare il grado di ottemperanza della legislazione di ogni singolo Stato, ha osservato che alcuni Paesi inclusi nelle black list europee siano in larga misura “tax compliance” sul piano della trasparenza fiscale, rivendicando al contempo, rispetto alla Commissione Ue, la propria esclusiva competenza in materia. 

 


 

The European Court of Justice explains the position of debtor for the VAT tax"

 
Con una recente pronuncia, la Corte di Giustizia europea (sentenza GST-Sarviz del 23 aprile 2015, causa C-111/2014) si è concentrata sull’interpretazione degli artt. 193 e 194 della Direttiva IVA n. 2006/112/CE, fissando il principio secondo il quale il debitore dell’IVA è solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest’ultima sia erogata da parte di una organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta. Dunque, se la prestazione di servizi imponibile è fornita da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è il destinatario della prestazione di servizi. Pertanto, come affermato in altre occasioni (cfr. sentenza Rusedespred, C-138/12), per garantire la neutralità dell’IVA, spetta agli altri Stati membri contemplare, nel rispettivo ordinamento giuridico interno, l’esigenza di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, senza eccedere quanto necessario per raggiungere tali obiettivi e a condizione che chi ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede.  Nel caso esaminato dalla Corte, l’Amministrazione tributaria bulgara ha definitivamente negato il diritto del destinatario di dette fatture di detrarre l’IVA da lui pagata mediante il meccanismo dell’autoliquidazione, il rischio di perdita del gettito connesso all’esercizio di tale diritto è del tutto escluso. In tali circostanze, dal momento che il prestatore di servizi non può rettificare dette fatture e si trova quindi nell’impossibilità di richiedere al destinatario di tali servizi il pagamento dell’IVA, il diniego di rimborso oppostogli dall’Amministrazione tributaria, comporta che l’onere fiscale di detta imposta venga fatto gravare su di lui, ed è quindi in contrasto con il principio di neutralità dell’IVA (cfr. punti 41 e 42, laddove si aggiunge che “tale diniego equivale a far gravare l’onere fiscale di tale imposta sia sul prestatore di servizi sia sul destinatario di tali servizi e comporta che l’amministrazione tributaria riscuota un importo d’IVA superiore a quello che il prestatore avrebbe dovuto normalmente percepire da parte del destinatario se avesse potuto rettificare le fatture emesse”).
 
 

About the deal between Vatican City and Italy for the automatic exchange of tax information"

 
Il 1 aprile u.s. è stato sottoscritto un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale tra l’Italia e lo Stato del Vaticano.
Questo Accordo, rispetto a quelli recentemente intervenuti nel caso della Svizzera (23 febbraio), per il Liechtenstein (26 febbraio) e per Monaco (2 marzo), si distingue per alcune interessanti particolarità, degne di nota. In primo luogo, va segnalata la sua estensione temporale che rende retroattivo tale Accordo al 1° gennaio 2009. La necessità di questa previsione retroattiva, infatti, può essere principalmente apprezzata sul fronte della semplificazione della modalità di corresponsione delle imposte sulle rendite prodotte dalle attività finanziarie detenute nella Città del Vaticano e, conseguentemente, nell’agevolazione dell’attività di riscossione (tali soggetti potranno accedere alle procedure di regolarizzazione previste dalla legge n. 186/2014).
Tra i soggetti beneficiari dell’Accordo rientrano anche i dipendenti (o già dipendenti) della Santa Sede e dello Stato del Vaticano a favore dei quali vengono erogate retribuzioni o pensioni sui conti dello Ior.
In ultimo, va segnalata l’esenzione dalle imposte (non soggetti ad Imu e ad altri tributi) per gli immobili ecclesiastici in regime di extraterritorialità. 
 

 

Entry into force of the agreement Italy - Guernsey on the exchange of information on tax matters

Lo scorso 5 marzo 2015 è entrato in vigore l'Accordo tra l'Italia e il Baliato di Guernsey firmato a Londra il 5 settembre 2012 e finalizzato allo scambio di informazioni in materia fiscale. Le Camere ne hanno autorizzato la ratifica con la legge del 10 febbraio 2015, n. 16. 
 


 

Confindustria calls on the European Commission against the forecast of the 2015 Stability Law relating to ' reverse charge

 
Confindustria ha annunciato di aver presentato una denuncia dinanzi alla Commissione europea contro il meccanismo del " reverse charge" così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, relativa alle forniture nei confronti di tutte quelle imprese coinvolte nella grande distribuzione. La misura, infatti, qualora entrasse in vigore, potrebbe produrre pesanti ricadute finanziarie per tutti i fornitori della grande distribuzione organizzata, per via degli ingenti crediti Iva che maturerebbero in capo a tali soggetti (il cedente/prestatore non dovrà più evidenziare in fattura l'imposta sul valore aggiunto ma quest'ultima dovrà essere integrata dal destinatario della prestazione che si occuperà del versamento al Fisco e maturerà il diritto alla detrazione come se l'imposta fosse stata addebitata dal cedente/prestatore). Secondo Confindustria, sarebbe dunque opportuno incrementare la soglia di compensazione dei crediti Iva, assicurando fondi adeguati per i rimborsi, in tempi più adeguati.
 

 
The agreement for the exchange of information with Isla of Man is effective
 
 
A distanza di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo in materia fiscale firmato a Londra nel 2013, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2015 la legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Italia e l'Isola di Man sullo scambio di informazioni.  Le autorita' competenti si impegnano a collaborare attraverso lo scambio di informazioni potenzialmente rilevanti per l'amministrazione e per l'applicazione delle leggi relativamente alle imposte oggetto dell'Accordo; ovvero per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione, la riscossione, anche coattiva, di dette imposte oppure per le indagini su questioni fiscali o i procedimenti per reati tributari. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa dello Stato interpellato restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l’effettivo scambio di informazioni. L'Accordo è in vigore dal 3 marzo 2015.
 

 
The State of Monaco signs with Italy the agreement for the exchange of information

 

Dopo la Svizzera e il Liechtenstein, ora è la volta dello Stato di Monaco che lo scorso 2 marzo ha sottoscritto l’accordo con l’Italia per lo scambio di informazioni. Anche questo Accordo, come quello intervenuto per il Liechtenstein, è basato sul modello Ocse Tax Information Exchange Agreement (c.d. TIEA). Tale Accordo, infatti, consentirà di sviluppare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi, rafforzando l’obiettivo del contrasto al fenomeno dell’evasione transnazionale. Va osservato che, in questa occasione, è stato stipulato anche un accordo in materia di “richiesta di gruppo” che consentirà  di presentare richieste in relazione a categorie di comportamenti che fanno presumere l’intenzione dei contribuenti di nascondere al fisco italiano patrimoni/attività detenute irregolarmente nel Principato di Monaco.
 

 
Italy and Liechtenstein signed an agreement for the exchange of information
 
 
Dopo l’accordo siglato con la Svizzera, l’Italia ha firmato l’accordo sullo scambio di informazioni anche con il Liechtenstein. Tale Accordo risulta basato sul modello OCSE di Tax information Exchange Agreement (c.d. TIEA) e consentirà lo scambio di informazioni su richiesta, relativamente a tutte le imposte.
 
L’Accordo, altresì, pone le condizioni per considerare la fine del segreto bancario, consentendo al Liechtenstein di uscire dalla black-list fiscal-finanziaria. In questo modo, i contribuenti italiani che intenderanno avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali (voluntary disclosure), potranno avvalersi di condizioni maggiormente vantaggiose per la regolarizzazione della propria posizione fiscale.